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IL PATTO DEL
PRIMO AGOSTO 1291

 

     Nel nome del Signore, amen. È opera onorevole e utile rafforzare, nelle debite forme, i patti della sicurezza e della pace.

     Sia noto dunque a tutti che gli uomini della valle di Uri, la comunità della valle di Svitto e quella degli uomini di Unterwalden, considerando la malvagità dei tempi e per meglio difendere e conservare in modo opportuno le persone e i loro beni, hanno lealmente promesso di prestarsi reciproco aiuto, consiglio e favore a salvaguardia delle persone e delle cose dentro le loro valli e fuori, con tutti i mezzi in loro potere, con tutte le loro forze, contro tutti coloro e contro ciascuno di coloro che ad essi o a uno di essi facesse violenza, molestia o ingiuria nelle persone e nelle cose, tramando ogni genere di malvagità.

     E in ogni caso ciascuna delle comunità promette di accorrere in aiuto all'altra ogniqualvolta fosse necessario, di opporsi, secondo le necessità, alle aggressioni ostili, a proprie spese, e di vendicare le ingiurie, dopo aver personalmente prestato, a garanzia della promessa fatta, leale giuramento, rinnovando con il presente l'antico patto corroborato da giuramento, con l'avvertenza tuttavia che ciascuno è tenuto, secondo la sua personale condizione, a sottostare come dovuto al proprio signore e a prestargli servizio.

     Per comune consenso e unanime approvazione abbiamo pure promesso, stabilito e ordinato che in nessun modo accoglieremo o accetteremo nelle suddette valli nessun giudice che acquisti la carica dietro ricompensa o per denaro o che non sia abitante delle nostre terre o membro delle nostre comunità.

     Se tra i cospiratori insorgesse una discordia, le persone piu sagge debbono intervenire per sedare il litigio nel modo che sembrerà loro opportuno; e se una parte rifiutasse quanto da loro deciso, gli altri cospiratori le si devono opporre.

     Soprattutto essi hanno stabilito che chi uccide con l'inganno un uomo che non avesse colpa, se catturato, debba perdere la vita come esige il suo nefando delitto, a meno che possa dimostrare la sua innocenza, e se fuggisse non debba mai piu ritomare. Chi accoglie e difende tale malfattore deve essere bandito dalle valli finché i congiurati provvederanno a richiamarlo.

     Se qualcuno dei congiurati, di giorno o di notte, in silenzio e con la frode desse fuoco alle proprietà dei cospiratori, costui non potrà mai essere considerato come membro della comunità; e se qualcuno nelle valli offrirà protezione e difesa a tali malfattori deve risarcire colui che è stato danneggiato.

     Oltre a cio se qualche congiurato spogliasse un altro dei suoi beni o gli arrecasse danno in qualsiasi altro modo, le proprietà del colpevole che si reperissero nelle valli debbono essere sequestrate per risarcire la persona lesa, come vuole la giustizia.

     Inoltre nessuno deve prendere in pegno beni di un altro a meno che costui non sia notoriamente debitore o fideiussore, e per questo si deve avere un'autorizzazione particolare del proprio giudice.

     Oltre a questo ognuno deve obbedire al proprio giudice e, se necessario, indicare quell'autorità giudiziaria nella valle sotto la quale egli si trova.

     E se qualcuno rifiutasse di assoggettarsi al giudizio e tale ostinazione arrecasse danno a qualche cospiratore, tutti gli altri sono tenuti a costringere il contumace a prestare soddisfazione.

     Se poi insorgesse guerra o discordia tra alcuni cospiratori e una parte non volesse rimettersi alla decisione del giudice o accettare soddisfazione, i congiurati dovranno difendere l'altra parte.

     Tutte le decisioni ricordate, prese nell'interesse di tutti, devono durare, se Dio vuole, per sempre. A testimonianza di cio il presente strumento è stato redatto su richiesta dei predetti e munito dei sigilli delle tre comunità e valli. Fatto nell'anno del Signore 1291, al principio del mese di agosto.

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Christine Rossi.
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